Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2015-2020 > Gruppi consiliari > Movimento 5 Stelle > Consiglieri comunali > Davide Scano > Archivio atti > Interrogazione nr. d'ordine 510
Contenuti della pagina

Movimento 5 Stelle - Interrogazione nr. d'ordine 510

Logo Movimento 5 Stelle Davide Scano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
510 88 16/10/2016 Davide Scano
 
Sindaco
Luigi Brugnaro
17/10/2016 16/11/2016 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta in Consiglio comunale21-07-2017Leggi

 

Venezia, 16 ottobre 2016
nr. ordine 510
n p.g. 88
 

Al Sindaco Luigi Brugnaro


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Incompatibilità presso la società FEST S.r.l. - INTERROGAZIONE ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che

1. in data 23.06.2005 è stata costituita la società FEST S.r.l. (o Fenice Servizi Teatrali S.r.l.) con un capitale sociale versato di 6,4 milioni di euro e due soli soci, la Fondazione lirica “Teatro La Fenice” e la Fondazione di Venezia che detengono rispettivamente l'81,44% ed il 18,56%;

2. tale società ha come oggetto sociale la “gestione di servizi teatrali quali visite guidate al Teatro La Fenice, fitto di sale e spazi teatrali, acquisizione di pubblicità, edizione di libretti e programmi, found raising (individuazione di soggetti disponibili ad erogare liberalità e contributi alla Fondazione Teatro La Fenice e consulenza finanziaria alla fondazione medesima) produzione di cd e dvd mediante incarico a case discografiche”;

3. essa è composta da un consiglio di Amministrazione composto da 10 membri oltre al Presidente dello stesso C.d.A., da un Direttore con procura, da un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti ed è infine sottoposta alla revisione legale da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

4. in data 10.05.2014, è stato nominato il collegio sindacale nella persona del dott. Giampietro BRUNELLO (Presidente), del dott. Giancarlo GIORDANO (Sindaco effettivo) e del dott. Paolo TREVISANATO (Sindaco effettivo), con scadenza del mandato il 31.12.2016;

5. il 03.07.2015, il dott. BRUNELLO è stato nominato Presidente della Fondazione di Venezia con voto unanime del Consiglio Generale, subentrando a Giuliano SEGRE. Egli, peraltro, ricopriva già la carica di consigliere di amministrazione dal mese di luglio 2012;

 

premesso inoltre che

6. l’art. 2399 c.c., rubricato “Cause d'ineleggibilità e di decadenza”, stabilisce al comma 1 che: “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza”;

7. l'art. 2403 c.c. prevede, al primo capoverso, che: “il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Il successivo art. 2407 attesta inoltre che: “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico”;

8. le “Norme di comportamento del collegio sindacale”, formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, stabiliscono al punto 1.4, rubricato “Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza”, che: “i  sindaci  devono  svolgere  l’incarico  con  obiettività  e  integrità  e  nell’assenza  di  interessi,  diretti  o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza (…) In generale, il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:  il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell’espletamento dell’incarico  solo  gli  elementi  rilevanti  per l’esercizio  della  sua  funzione  escludendo  ogni fattore ad esso estraneo;  la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo  e ragionevole  trarrebbe  la  conclusione  che  la  capacità  del  sindaco  di  svolgere l’incarico in modo obiettivo sia compromessa”;

 

considerato che

9. nel 2013 la società FEST S.r.l. si è fusa per incorporazione con la società controllata EUTERPE S.r.l. facendo emergere un disavanzo di fusione pari a 521.010 euro per un immobile sito a Portogruaro e dato in locazione alla Fondazione Musicale Santa Cecilia;

10. i contributi privati raccolti dalla Fondazione lirica “Teatro La Fenice”, per il tramite dunque della sua controllata, sono stati pari a: euro 3,552 milioni di euro nel 2012, a 3,011 milioni nel 2013, a 2,357 milioni nel 2014 ed infine a 1,764 nel 2015.

Insomma, nel giro di quattro anni v'è stata una flessione delle fonti economiche private di circa il 52%. Ne consegue che l'attività di fundraising, svolta da FEST S.r.l., può considerarsi fallimentare specie se si considera l'incessante aumento delle presenze turistiche nella città lagunare o ancora la circostanza secondo cui il Teatro “La Scala” di Milano, per fare un paragone, fa circa quattro volte le entrate di botteghino de “La Fenice” ma raccoglie circa dieci volte le sue donazioni da privati;

 

premesso e considerato tutto quanto sopra,

si chiede:

1. di verificare se i ruoli ricoperti dal dott. Giampietro BRUNELLO possano essere considerati di fatto incompatibili, ai sensi del sopra ricordato articolo 2399 c.c. o, in subordine, della normativa deontologica e se tale incompatibilità ne farebbe derivare la decadenza dal ruolo di Sindaco della società FEST S.r.l.;

2. di spiegare se, sussistendo l’incompatibilità di cui sopra, vi sia una qualche responsabilità per mancata vigilanza in capo al Sovrintendente della Fondazione Lirica “Teatro La Fenice” o ad altri soggetti;

3. di verificare inoltre se all’interno della Fondazione Lirica veneziana, e nella sua società controllata FEST S.r.l., vi possano essere altre figure di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico attribuito;

4. di illustrare quali siano i progetti futuri della Fondazione Lirica “Teatro La Fenice” in ordine alle proprietà immobiliari di Portogruaro e del Lido di Venezia (liceo Severi, di fresco conferimento da parte del Comune);

5. di spiegare le ragioni per cui l’attività di fundraising ha avuto un trend così negativo negli ultimi anni, specie se si considera che si è creata una società ad hoc, com’è FEST S.r.l., e che il parallelo con la Scala di Milano sopra accennato è piuttosto impietoso;

6. di valutare l’opportunità, visti gli scarsi risultati della società, di una chiusura della propria società partecipata, con incorporazione di funzioni e personale da parte della Fondazione Lirica, in sintonia peraltro con la legislazione nazionale sulla razionalizzazione del sistema di società partecipate degli enti locali.

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 16-10-2016 ore 22:15
Ultima modifica 16-10-2016 ore 22:15
Stampa