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Movimento 5 Stelle - Interrogazione nr. d'ordine 294

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
294 30 02/04/2016 Davide Scano
 
Assessore
Renato Boraso
04/04/2016 04/05/2016
 
rinviata al
14/05/2016
scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta10-05-2016Leggi
rinvio dei termini29-04-2016Leggi

 

Venezia, 2 aprile 2016
nr. ordine 294
n p.g. 30
 

All'Assessore Renato Boraso


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Cessione della quota societaria in Linea S.p.A. da parte di ACTV S.p.A. - Interrogazione ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che

1.  l'art. 2, comma 1, del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, ha inserito il nuovo comma 568 bis all'interno della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella parte dedicata alle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, il quale sancisce che: “le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da  esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente (...);

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”;

2.  ACTV S.p.A. eroga i servizi di TPL, su appalto gross cost della sua controllante AVM S.p.A. (quota del 76,99%), affidataria in house providing dei servizi di TPL del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia – ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia (Comuni di Venezia e Spinea), giusta deliberazione n. 7 del 15.12.2014 dell'Ente di Governo;

3.  ACTV è, a sua volta, proprietaria del 26% del capitale sociale di LA LINEA S.p.A. mentre le altre quote azionarie appartengono a privati. Tale capitale, alla data del 30 settembre scorso, aveva un controvalore di euro 2.610.000 (suddiviso in un corrispondente numero di azioni da un euro l'una);

 

considerato che

4.  in data 25 febbraio 2014, ACTV ha indetto una prima procedura ad evidenza pubblica per la cessione del pacchetto azionario sopra considerato, per un valore a base d'asta di 504.000 euro (rispetto ad un valore originario di 667.000 euro), che però è andata deserta;

5.  col bilancio d'esercizio 2014 ACTV ha deciso, irragionevolmente, un'integrale svalutazione della quota azionaria in esame perché, come scritto nella Nota Integrativa, “...gli amministratori ritengono di non realizzare il valore delle stesse dalla loro cessione”;

6.  in data 26 gennaio 2016, ACTV ha indetto una seconda procedura con lo stesso oggetto ma riducendo del 10% la base d'asta ad euro 400 mila;

7.  LA LINEA S.p.A., come attesta il bando, “ha per oggetto l'esercizio delle attività riconducibili ai servizi di trasporto di qualsiasi genere con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati...le attività si estrinsecano nell'erogazione di servizi dei TPL nelle province di Padova, Verona, Schio e Venezia” e possiede partecipazioni in: Martini Bus S.r.l. (100%), Nord Est Mobility S.r.l. (100%), Conam S.r.l. (50%) e Veneta Bus S.r.l. (30%);

8.  l'azienda svolge, direttamente o tramite le sue partecipate, una parte dei servizi di TPL cittadini, in regime di subaffidamento ed attualmente il relativo contratto costituisce oggetto della gara pubblica indetta da AVM S.p.A. (già oggetto della interrogazione n. 289);

 

considerato inoltre che

9.  allo stato attuale, la continuazione del servizio di trasporto pubblico da parte de LA LINEA S.p.A. (come del resto di ACTV) è legata ad un evento futuro e incerto, quale appunto l'aggiudicazione della gara. E' evidente che il verificarsi di tale circostanza sia idonea a condizionare fortemente il valore economico delle quote azionarie nella società posto che l'acquisto di essa sarebbe ben più appetibile solo in presenza di una ragionevole certezza di poter operare attivamente nel settore;

10.   il ragionamento, analogamente, vale anche per ACTV che vuole ora cedere tale partecipazione azionaria: l'incerta aggiudicazione dei servizi di TPL alla sua partecipata influisce infatti sul valore della quota detenuta, riducendone potenzialmente il valore o, addirittura, azzerandolo, mossa peraltro già attuata dagli amministratori, con la svalutazione totale di essa. E ciò, con inevitabile e rilevante perdita, a danno anche dell'interesse collettivo oltre che societario;

11.  la ratio del nuovo comma 568 bis, di cui sopra, voleva essere duplice, nella visione del legislatore: da un lato, continuare il processo di dismissione delle numerose società partecipate dagli enti locali e dall’altro far sì, con la prospettiva di un vantaggio economico (l’affidamento dei servizi per un massimo di 5 anni), di ottenere dei buoni (normali) introiti dall’alienazione delle quote societarie, anziché ridursi a svenderle o regalarle, con sicuri danni per gli enti locali proprietari. Tale norma, in pratica, ammette la possibilità, per casi come questo, di una gara a doppio oggetto (quota azionaria più affidamento servizi per un tempo limitato) che, di regola, sarà molto appetibile per i restanti soci privati della società piuttosto che per terzi;

12.  con la reiterazione del bando, è evidente che ACTV abbia invece deciso di ignorare l'applicabilità, al caso in esame, della norma sopra riportata. E' una scelta discrezionale, certo, e conforme alla legge (la locuzione usata dal legislatore è “...possono procedere...”), ma occorre anche analizzare se essa sia veramente l’opzione più ragionevole ed economica ai fini dell'interesse pubblico e su questo c’è di che dubitare.
E' lampante infatti che, alla luce anche della svalutazione della partecipazione in sede di bilancio, l'esito negativo della procedura a evidenza pubblica appare scontato con, come detto, gli inevitabili danni alla collettività per il mancato introito dalla vendita;

 

premesso e considerato tutto quanto sopra, si chiede:

1.   di conoscere i motivi che hanno condotto le società AVM ed ACTV a reiterare il bando di gara per l’alienazione della quota azionaria in LA LINEA S.p.A., con ovvia riduzione dell’importo a base d’asta, anziché procedere con l’indizione di una gara a doppio oggetto ai sensi del nuovo comma 568 bis sopra ricordato. In tal modo, una quota dei servizi di TPL sarebbe stata data comunque in affidamento a privati, fino al termine massimo del 01 gennaio 2019, ma col vantaggio di incassare un congruo controvalore per la quota azionaria che, ab origine, valeva ben 667 mila euro;

2.  di conoscere i motivi che hanno spinto il management e gli organi societari delle due aziende ad approvare una svalutazione della quota societaria del 100%, ingenerando così anche potenziali controversie future, per ingiustificato arricchimento o truffa, da parte degli eventuali incauti acquirenti della stessa: è, quanto meno, contradditorio e ingannevole infatti porre in vendita un bene a 400 mila euro e poi scrivere un anno prima in bilancio che quello stesso bene vale zero!

3.  se non si ritenga opportuno procedere ad una revoca duplice dei bandi di gara, attualmente in corso, sia quello per il sub affidamento dei servizi di TPL sia quello per la semplice alienazione della quota azionaria, al fine di applicare invece la normativa sopra accennata che permetterebbe, oltre al normale affidamento dei servizi, il guadagno dalla vendita;

4. se non sussistano responsabilità in capo al management di ACTV e AVM, agli uffici comunali preposti al controllo del sistema societario per le condotte sopra descritte e, se del caso, quali misure si intendono adottare;

5. se non si ritenga opportuno, ai fini dell'interesse collettivo, investire l'Avvocatura Civica per l'espressione di un parere in merito all'esercizio futuro di un'azione di responsabilità contro gli amministratori aziendali per le condotte qui descritte.

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 02-04-2016 ore 12:46
Ultima modifica 04-04-2016 ore 08:14
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