nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1995 | 166 | 31/07/2020 | Monica Sambo Rocco Fiano Giovanni Pelizzato |
Sindaco Luigi Brugnaro inoltrata a Assessore Francesca Zaccariotto |
31/07/2020 | 30/08/2020 | scritta rinviata in Consiglio |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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cambio iter per scadenza termini risposta | 31-08-2020 | Inviata per la trattazione in Consiglio comunale ai sensi dell'art. 16 c. 5 del Regolamento del C.c. |
delega | 04-08-2020 | Leggi |
Venezia, 31 luglio 2020
nr. ordine 1995
n p.g. 166
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Nuovo sequestro al Parco di San Giuliano
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che:
- si è appreso dagli organi di stampa che i Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Mestre e del locale Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri, avrebbero proceduto, nell'ambito dell'indagine sulle già rilevate violazioni ambientali connesse alla realizzazione delle opere a servizio di grandi manifestazioni all'interno del Parco San Giuliano, ad un uovo sequestro preventivo nell'area del Parco San Giuliano a Mestre;
- in particolare, si tratterebbe delle aree interessate dalla realizzazione degli ingressi per il pubblico, della piazzola in cemento ove installare strutture al servizio delle manifestazioni (utilizzata come campi per il gioco), dei servizi igienici e di un ponte funzionale al collegamento della zona del c.d. "tamburello”;
- tale sequestro preventivo sarebbe stato eseguito a seguito della presunta violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per opere approvate ed in parte realizzate in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, ma anche in difformità al parere che la Soprintendenza rilasciava fornendo delle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
Premesso inoltre che:
- l’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone che, in relazione all’autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza MIBAC, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;
- lo stesso articolo di legge prevede inoltre:
- che tale autorizzazione costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio e che i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa;
- che tale autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi;
- l’art. 150 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che il Ministero ha facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
Considerato che:
- in caso di violazione degli obblighi, il trasgressore e' tenuto, secondo una valutazione di opportunità nell'interesse della protezione dei beni tutelati, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
- In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese
Considerato inoltre che:
alcune associazioni ambientaliste già marzo dello scorso anno avevano espresso (con nota
allegata alla presente) seri dubbi circa il rispetto del progetto dei vincoli ambientali nonché paesaggistico – architettonici e naturalistici che gravano sulla zona del Parco di San Giuliano,
stabiliti da diversi strumenti normativi (per esempio, VIA, PALAV, SIC e ZPS);
Richiamate:
- l'interrogazione nr. d'ordine 1599 (nr. prot. 156) del 28-06-2019;
- le Interrogazione nr. d'ordine 1719- 1720 (nr. prot. 256-257 ) del 02-10-2019;
Atteso che:
- le opere oggetto di indagine sono finanziate con le risorse del “Patto per Venezia”.
Si interrogano il Sindaco e l’assessore competente per sapere:
- se le notizie apparse sugli organi di informazione corrispondono al vero;
- quali sono i motivi che hanno portato all’approvazione e parziale realizzazione di opere in assenza dell’obbligatoria autorizzazione paesaggistica generata da vincoli ben conosciuti e riportati sullo strumento urbanistico generale del Comune di Venezia (tav. 1 del PAT);
- quali sono i motivi che hanno indotto l’amministrazione ad ignorare i documenti e le dichiarazioni pubbliche avanzati, prima dell’inizio dei lavori, da consiglieri comunali, associazioni ambientaliste e gruppi di cittadini fruitori del parco;
- come intende provvedere l’amministrazione
- se l’amministrazione, qualora accertata l’irregolarità delle opere in questione, ritenga che possa essere considerato legittimo l’utilizzo delle risorse del “Patto per Venezia” per realizzarle.
Monica Sambo
Rocco Fiano
Giovanni Pelizzato
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