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Mozione nr. d'ordine 286

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
286 63 22/03/2016 Sara Visman
 
23/03/2016

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
esito16-09-2016Leggi

 

Venezia, 22 marzo 2016
nr. ordine 286
n p.g. 63
 

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Ricognizione presenza di amianto in edifici pubblici e Piano per l'Amianto

 

Premesso che
- le polveri e le fibre di amianto sono cancerogene, e possono determinare l’insorgere di gravi patologie: occorre evitare ogni forma di esposizione e ingestione delle fibre di amianto come unico strumento veramente efficace per evitare le future patologie e i futuri decessi;


- a più di 20 anni dall’entrata in vigore della legge 257, del 27 marzo 1992, che ha sancito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, soltanto meno di 500 mila tonnellate di materiali contenenti amianto sono stati bonificati nel territorio italiano, la gran parte rimanente continua e continuerà a contaminare il territorio determinando nuove esposizioni, patologie e lutti. E' interessante e anche preoccupante notare come al momento non esistono dati precisi sull'amianto da smaltire. Secondo infatti quanto stimato dal CNR, le tonnellate ancora da smaltire sarebbero 32 milioni limitatamente alle coperture. Mentre da quanto risulta da un report di Legambiente ci sarebbero ancora 50 mila edifici da bonificare, pubblici e privati, e ben 100 milioni di metri quadrati di strutture di cemento amianto a cui si aggiungono infine circa 600 mila metri cubi di amianto in forma friabile;


- la Commissione Europea ha aperto all'uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei, in gestione concorrente, per sostenere la rimozione di amianto dagli edifici purché sussistano evidenti legami con le priorità di investimento elencate nei pertinenti regolamenti (articolo 5 del regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione), attraverso l'accordo di partenariato Italia-Ue per la programmazione dei fondi 2014-2020;


- con legge n. 221 del 28 dicembre 2015, (nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016), “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, il Parlamento Italiano approva disposizioni in materia di interventi bonifica da amianto, articolo 56 punto 7:
Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della  salute  e dell'ambiente, è istituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare  e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  beni contaminati da  amianto,  con  una  dotazione  finanziaria  di  5,536 milioni di euro per l'anno 2016  e  di  6,018  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2017  e 2018.  Il  funzionamento  del  Fondo  è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri  di  priorità  per  la  selezione  dei  progetti  ammessi  al Finanziamento”;

- il Comune di Venezia non ha partecipato all’indagine del centro regionale amianto della sede Arpav di Verona, svoltasi tra luglio 2013 e ottobre 2014, il cui obiettivo era quello di creare una fotografia generale delle strutture pubbliche dove sono ancora presenti tracce di amianto;

- il Comune di Venezia non ha pubblicato nessun registro che informi il cittadino della presenza di amianto negli edifici pubblici del Comune, andando contro la legge n. 108 del 16 marzo 2001 detta «Convenzione di Aarhus», un trattato internazionale che garantisce al cittadino il diritto di trasparenza e l’accesso garantito ai dati ambientali;

Considerato che
- il diritto alla salute costituisce interesse per la collettività ed è tutelato dall’art. 32 della Costituzione; un’eventuale presenza di amianto in un edificio pubblico costituirebbe una lesione grave di questo diritto per chi lo frequenta o ci lavora;


- le polveri e le fibre di amianto sono cancerogene, e possono determinare l’insorgere di gravi patologie, che in base a quanto sancito dal quarto “considerando” della direttiva 477/83/CEE e l’undicesimo “considerando” della direttiva 148/2009/CE, e l’Agenzia IARC testualmente: “At present, it is not possible to assess whether there is a level of exposure in humans below which an increased risk of cancer would not occur”, per cui non sussiste un limite di soglia al di sotto del quale il rischio di contrarre il mesotelioma si annulla (contrariamente alle altre patologie asbesto correlate), e anche una dose molto bassa potrebbe far insorgere questa patologia dopo lunghi periodi di latenza (nell'induzione del mesotelioma da amianto sarebbe determinante l'inalazione di una dose innescante - la c.d. "trigger dose" - anche "straordinariamente piccola". Tale teoria viene precipuamente fondata sul noto lavoro di Selikoff "Asbestos and disease" del 1978, nel quale egli afferma testualmente “the trigger dose may be small, in some cases extraordinarily so”(“la dose innescante può essere piccola, in alcuni casi straordinariamente piccola”) – Selikoff, Asbestos and Disease, Accademy Press 1978, Relationships – second criterion, p. 162);


- e' di interesse dei cittadini, potenzialmente esposti a polveri e fibre di amianto, avere conoscenza dell’esistenza o meno di tale materiale nei siti pubblici;

Considerando inoltre
- la direttiva 83/477/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro, e la direttiva 2009/148/CEC, riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, per la bonifica dell’amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell’accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto;


- il Piano Nazionale Amianto “linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali”, approvato dal Governo il 21 marzo 2013 e in attesa di essere approvato dalla Stato-Regioni;

Il Consiglio comunale impegna il signor Sindaco e la Giunta
 - ad attivare gli uffici competenti per una rilevazione in tutti gli edifici pubblici della presenza di amianto, iniziando in primis da scuole e impianti sportivi, in tutto il territorio del Comune di Venezia;


- a redigere e pubblicare un registro per informare il cittadino della presenza di amianto negli edifici pubblici del Comune come prevede la Convenzione di Aarhus;

- a produrre un “Piano per l’amianto”, necessario alla partecipazione ai futuri bandi che l’Unione Europea ha previsto nell'accordo di partenariato Italia-Ue per la programmazione 2014-2020, disponendo di fondi per lo smaltimento dell’amianto negli edifici, e al fondo per la progettazione preliminare  e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  beni contaminati da  amianto istituito  presso  il  Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare.

 

Sara Visman

 
 
Pubblicata il 22-03-2016 ore 22:16
Ultima modifica 22-03-2016 ore 22:16
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