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Regolamento del Consiglio comunale

Art. 27 Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari si formano e proseguono nel corso del mandato, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Possono, comunque, essere costituiti nuovi Gruppi consiliari purché il numero dei componenti non sia inferiore a tre (3) Consiglieri ad esclusione del gruppo misto che può costituirsi anche con un solo Consigliere.
2. Il Consigliere che nel corso del mandato si dimetta dal proprio Gruppo e non comunichi che intende appartenere ad un altro Gruppo già esistente, entra a far parte del Gruppo “misto”, senza necessità di atto di accettazione da parte di quest’ultimo.
3. Al Gruppo “misto” spettano gli stessi diritti previsti per gli altri Gruppi consiliari.
4. Il Consigliere candidato Sindaco, presentato da più liste, non risultato eletto nelle elezioni amministrative di ballottaggio, qualora non intenda aderire a nessuno dei Gruppi di cui è stato candidato, ha la possibilità di costituire un Gruppo indipendente al quale non può partecipare nessun altro Consigliere ed individuato con il cognome del candidato Sindaco.
5. I Consiglieri possono chiedere, nel corso del mandato, di confluire in un altro Gruppo già esistente, comunicando al Presidente del Consiglio il Gruppo cui intendono appartenere. Tale richiesta deve essere sottoposta al Gruppo di destinazione per l’accettazione; in caso di disaccordo decide il Capogruppo il quale invia conseguente comunicazione scritta alla Presidenza del Consiglio.
6. Entro dieci (10) giorni dalla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, ciascun Gruppo consiliare è tenuto a comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo; in difetto di comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo stesso.
7. Consigliere anziano è colui che, con esclusione del Sindaco, ha riportato la maggior somma di voti ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano d'età.

 
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