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Ordine del giorno nr. d'ordine odg_59

Seduta del 15-06-2016

nr. d'ordine seduta del espressione di voto mozione/i di riferimento
odg_59 15-06-2016 approvato
tabella votazione
200

 

 

Oggetto: Attendamento di circhi e di mostre viaggianti che utilizzano animali.

 

Il Consiglio Comunale
 

Premesso che

1 il circo è un'arte antica che merita di essere difesa e tramandata, ma non più impegnando animali;

2 il circo di maggiore successo a livello mondiale è animato soltanto dall'abilità di acrobati, giocolieri e clown;

3 è giunto il momento di dare nuovamente dignità agli animali, in linea con l’accresciuta sensibilità ormai riconosciuta anche dalle leggi nazionali e dalle direttive comunitarie, e al fine di non incrementare traffici illeciti, lasciandoli vivere nel loro habitat, mentre il circo deve continuare ad esistere usando solo risorse e sinergie umane;

considerato che

1 le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono identificate come non idonee anche da riconosciute autorità scientifiche (la British Veterinary Association non ritiene che i bisogni relativi al benessere degli animali selvatici/esotici possano essere soddisfatti nell'ambiente dei circhi itineranti);

2 sempre più Paesi nel mondo hanno aderito al bando degli animali dai circhi. In Europa: Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria. Nel resto del mondo: Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, India, Israele, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Singapore, Taiwan, USA;

3 la sicurezza di tutti i cittadini, che ricade sotto la responsabilità del Sindaco, viene spesso messa a repentaglio nel corso degli attendamenti circensi da fughe o incidenti che coinvolgono animali al seguito del circo ed elencati nel decreto del Ministro dell'Ambiente 19 aprile 1996 e successivi aggiornamenti (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione);

4 l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968 n.337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) prescrive ai Comuni di compilare un elenco delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e conferisce al Regolamento Comunale la competenza a concedere suddette aree;

considerato inoltre che

1 la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 recita: “Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e all'articolo 10: “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale”;

2 la legge 7 febbraio 1992, n. 150 – “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica” ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, la Commissione Scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) che ha stabilito i criteri generali e i requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti, in funzione della tutela del loro benessere;

3 la CITES, nell'emanazione delle linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso i circhi e mostre itineranti (13 aprile 2006), ha sottolineato che “ le indicazioni inerenti i requisiti minimi non devono essere considerate come una giustificazione o invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare, si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci”;

4 inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni) , le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili;

5 la legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

6 l’amministrazione ha il potere di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’ art. 727 c.p., dall’ articolo 544 bis e ter del Codice Penale;

7 il Ministero del Lavoro e le Politiche sociali e il Ministero della Salute hanno stilato un Codice Etico per la Tutela e Gestione degli Equidi;

rilevato che

molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito regolamento per le attività di spettacolo viaggiante, disponendo che nel territorio comunale non siano più accolti spettacoli di intrattenimento pubblico o privato in cui siano impiegati animali e sia data piena applicazione alle Linee Guida CITES 2006.

il Consiglio comunale di Venezia impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

1 fare rispettare scrupolosamente dai circhi, prevedendo controlli frequenti, le norme del "Regolamento comunale di igiene urbana, veterinaria e sul benessere degli animali", nello specifico all'art. 3, senza possibilità di deroghe pena il ritiro dell'autorizzazione come previsto all'art.9 dello stesso;

2 sollecitare il Parlamento ad approvare quanto prima l'art.34 del Disegno di Legge n. 2287 in particolare il punto "H" al quale è prevista la "revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse";

3 a sollecitare lo Stato a concedere i contributi statali per i circhi solo nel caso essi non usino aniamli;

 

 
 
A cura della Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale
Pubblicato il 21-06-2016 ore 14:47
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