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Interpellanza nr. d'ordine 1172

Logo Davide Scano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1172 179 25/06/2018 Davide Scano
 
Sara Visman
Elena La Rocca
Ottavio Serena
Renzo Scarpa
Assessore
Renato Boraso
 
e p. c.
Al Presidente della IV Commissione
29/06/2018 29/07/2018 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare04-03-2019Leggi

 

Venezia, 25 giugno 2018
nr. ordine 1172
n p.g. 179
 

All'Assessore Renato Boraso


e per conoscenza

Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Area di sosta “riservata” dietro il Municipio di Mestre - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
1. l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) fornisce ai numeri 2), 54) e 58) le definizioni di “Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”;
2. l’art. 149 del DPR. n. 495 del 1992 (Reg. di esec. C.d.S.), dedicato alle “Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata”, stabilisce, al comma 1, che: “la delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo…”. Il comma 3 specifica poi che: “i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono: […] c) giallo per gli stalli di sosta riservati” ed il comma 4 aggiunge che “gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato”;

premesso inoltre che
3. l’art. 46 del D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), dedicato a “Prevenzione Incendi” sancisce al comma 2 che: “nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”.
Corrispondentemente a ciò, l’art. 55, comma 5, afferma che “il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: […] c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’articolo […] 46, comma 2”;
4. l’art. 64 dello stesso Decreto, rubricato “Obblighi del Datore di Lavoro” sancisce che: “il datore di lavoro provvede affinché: […] b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza”.
Corrispondentemente, l’art. 66 sancisce che: “il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: […] b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1…”;
5. l’Allegato IV dello stesso Decreto, dedicato specificamente ai “Requisiti dei luoghi di lavoro”, fornisce innanzitutto all’art. 1.5 alcune definizioni: “…si intende per: 1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro”.
Poi, al secondo capoverso, prescrive che: “le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro”. Di seguito, al comma 1.5.9, si ribadisce il concetto così: “le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti”;
6. l’Allegato III del D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio) dà la definizione, all’art. 3.1, di “via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro” ed al successivo art. 3.3 elenca quali debbano essere le caratteristiche di tali passaggi per esser considerate adeguate allo scopo e, tra i vari requisiti, si prescrive alla lettera l) che “le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento”;
7. l’Allegato VI dello stesso D.M. specifica all’art. 6.3 che “tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo”;

considerato che

8. la settimana scorsa è stata tracciata sulla pavimentazione, in sanpietrini, di via Caneve a Mestre, esattamente dietro il Municipio, un’anomala piazzola di sosta riservata (linea tratteggiata gialla ed una “erre” cerchiata all’interno del rettangolo);
9. la piazzola di sosta, peraltro, è stata disegnata a poco meno di un metro da una porta vetrata, a doppia anta, d’accesso al Municipio ed a meno di un metro dal cancello di uscita della scala antincendio, ostruendo di fatto entrambe le vie di accesso e/o d’emergenza. Occorre aggiungere, altresì, la presenza dell’attigua rastrelliera per biciclette ed un albero a medio fusto che, con la presenza di un’autovettura, renderebbero realmente difficoltosa l’uscita in caso di emergenze improvvise (vedi fotografie allegate);
10. non si comprende affatto, ad oggi, chi sia il beneficiario di tale area di sosta in piena area pedonale posto che non vi è alcun segnale verticale a supporto;
11. non sembra inoltre vi sia, nel sito comunale, una qualche recente ordinanza comunale a giustificazione di tale variazione di segnaletica;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:

1) di spiegare chi, se, come e quando sia stata autorizzata una segnaletica stradale come quella sopra descritta;
2) di spiegare chi sia il pigro beneficiario dello stallo di sosta che, evidentemente, non può permettersi di parcheggiare a Parco Ponci come i comuni mortali;
3) di spiegare le ragioni per cui, almeno all’apparenza, sembra esser stata ignorata la normativa del Codice della Strada e quella del relativo Regolamento di esecuzione;
4) di scoprire, e rivelare agli scriventi, chi siano il “datore di lavoro” ed il “dirigente” responsabili per le eventuali condotte poste in essere in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.


Allegati
 
Foto 1 (jpg - 52 kb)
Foto 2 (jpg - 110 kb)
Foto 3 (jpg - 1,3 Mb)
Foto 4 (jpg - 1,3 Mb)
Foto 5 (jpg - 1,1 Mb)

 

Davide Scano

Sara Visman
Elena La Rocca
Ottavio Serena
Renzo Scarpa

 
 
Pubblicata il 25-06-2018 ore 13:40
Ultima modifica 25-06-2018 ore 13:40
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