Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2015-2020 > Atti dei Consiglieri > Interrogazione nr. d'ordine 513
Contenuti della pagina

Interrogazione nr. d'ordine 513

Logo Davide Scano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
513 89 19/10/2016 Davide Scano
 
Assessore
Renato Boraso
20/10/2016 19/11/2016 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta01-12-2016Leggi

 

Venezia, 19 ottobre 2016
nr. ordine 513
n p.g. 89
 

All'Assessore Renato Boraso


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Miglioramento della rete di rivenditori autorizzati di titoli di viaggio ACTV - INTERROGAZIONE ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che


1. la società AVM S.p.A. è affidataria in house providing dei servizi di TPL del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia – ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia (Comuni di Venezia e Spinea), giusta deliberazione n. 7 del 15.12.2014 dell'Ente di Governo del TPL del Bacino Veneziano;
2. nel contratto di servizio allegato alla citata deliberazione, la premessa di cui alla lettera k) attesta che: “Ve.La. S.p.A. continuerà a svolgere il servizio di bigliettazione, per conto di AVM S.p.A., il cui rapporto sarà regolato da un contratto di appalto di servizi”. Al successivo art. 5 si ribadisce che, tra gli obblighi dell'affidatario del servizio, vi sono quello di “utilizzare la rete di vendita ed i servizi commerciali relativi al TPL gestiti da Ve.La. S.p.A.” nonché quello di “promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio”;
3. nel Codice etico e di comportamento del gruppo AVM si stabilisce, al punto 1.2, che “i dipendenti della società esercitano i propri compiti orientando l’attività della società alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse economiche deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Nei rapporti con i destinatari dell’attività della società, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni...”;
4. al punto 2.7 dello stesso Codice si dichiara poi che “Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2.3. in tema di regali è altresì fatto obbligo ai “Destinatari” delle norme del presente Codice di:
• osservare le procedure interne e di legge per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
• non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura della società, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
• mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali
”;

considerato che


5. Ve.La. si occupa della commercializzazione dei diversi titoli di viaggio attraverso varie modalità: punti vendita diretta (P.le Roma, P.le Cialdini, imbarcaderi di Rialto, Lido, ecc.), macchinette automatiche ed una rete di rivenditori autorizzati (edicole e tabaccherie soprattutto). Ed è interesse generale dei cittadini (residenti, pendolari e turisti) quello di poter usufruire del più ampio sistema di vendita, al fine di limitare il più possibile l'abusivismo;
6. sembra che nel Contratto di Servizio sopra ricordato e/o altrove nel sito web di AVM non siano descritti i criteri attraverso i quali Ve.La. accetta o meno di abilitare i commercianti richiedenti a diventare concessionari alla vendita con le relative provvigioni sul venduto;
7. nel contratto standard, che viene fatto firmare, è stabilito che la durata della partnership commerciale sia di 3 anni, eventualmente rinnovabili, ma che “Ve.La., comunque, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il presente contratto, dando preavviso scritto di almeno 30 giorni al concessionario, senza che il medesimo abbia titolo ad alcun risarcimento”;

considerato inoltre che


8.
una commerciante di Mestre ha ottenuto, nel mese di luglio, il beneplacito ad abilitare la propria edicola alla vendita dei titoli di viaggio ACTV S.p.A. ma neanche due mesi dopo ha ricevuto una raccomandata, a firma del D.G. di Ve.La., con cui Le si comunicava la risoluzione del contratto appena sottoscritto.
L'accettazione seguiva un iter lungo tre anni, in cui si sono avvicendate svariate richieste e dinieghi, nei quali si rappresentava sommariamente che “nell'area di suo interesse, non si sono evidenziate esigenze relative all'apertura di un ulteriore punto vendita...la sua domanda sarà tenuta in doverosa considerazione per necessità future”. Curiosamente, però, la situazione di fatto, nella zona della commerciante, non è granché mutata in questi tre anni e ancor meno è mutata nel breve termine di due mesi trascorso dalla firma del contratto alla sua risoluzione;
9. la risoluzione del contratto appare quindi del tutto arbitraria e non reca alcuna motivazione a suo sostegno il ché, viste le circostanze, potrebbe costituire fonte di una possibile richiesta di indennizzo per violazione del generale obbligo di buona fede contrattuale, specie se si considera l'obbligo, posto a carico del concessionario, di costituire anticipatamente una fideiussione bancaria “a prima richiesta” del valore di 3.000 euro, per una durata di almeno 40 mesi;
10. appare irragionevole la scelta, fatta due anni fa dal Commissario, di abbassare il livello delle provvigioni per i commercianti-rivenditori (ora tra l'1 e il 5% sul valore netto del titolo di viaggio, decurtato di IVA e della cd. “quota Comune”), rendendo così tale attività, almeno per molti, un mero servizio al cittadino piuttosto che una vera e propria fonte accessoria di entrate.
Tale scelta è incoerente altresì se si considera che l'aggio riconosciuto invece ai dipendenti ACTV, nel caso di vendita di biglietti a bordo h24, è pari al 7% per ogni tipologia di biglietto;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:


1.
di spiegare quali siano i criteri oggettivi in forza dei quali Ve.La. S.p.A. decide di sviluppare o meno, in una determinato zona del territorio, il sistema di rivendite autorizzate;
2. di verificare e spiegare l'iter “travagliato” subito dalla commerciante di Mestre, con particolare riferimento ai motivi di concessione e di immediata risoluzione del contratto;
3. di valutare, visto comunque che trattasi di una parte del servizio di TPL affidato in house, se non sia più opportuno, trasparente e conforme al principio di pari trattamento, l'indizione di bandi di gara per la scelta dei concessionari, in una determinata area e per un certo numero di anni;
4. di valutare inoltre se non sia opportuno un serio ripensamento della scelta commissariale sopraccennata, riconoscendo un aggio più elevato ai concessionari al fine di incoraggiare le vendite, anche alla luce della differenza notevole con la provvigione percentuale riconosciuta ai dipendenti, nello svolgimento peraltro delle proprie mansioni lavorative;
5. di indicare infine l'ammontare delle provvigioni pagate annualmente, negli ultimi tre anni, (con distinzione del totale e della media pro capite) ai rivenditori autorizzati, differenziando anche tra operatori di Mestre e di Venezia, nonché la cifra dell'aggio riconosciuto ai dipendenti (con distinzione del totale e della media pro capite).

 

Davide Scano

 
 
Pubblicata il 19-10-2016 ore 16:02
Ultima modifica 19-10-2016 ore 16:02
Stampa