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Interrogazione nr. d'ordine 290

Logo Elena La Rocca
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
290 28 25/03/2016 Elena La Rocca
 
Assessore
Paolo Romor
29/03/2016 28/04/2016
 
rinviata al
16/09/2016
 
rinviata al
28/08/2016
 
rinviata al
29/07/2016
 
rinviata al
15/07/2016
 
rinviata al
17/06/2016
 
rinviata al
27/05/2016
scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta in Consiglio comunale05-05-2017Leggi
rinvio dei termini18-08-2016Leggi
rinvio dei termini29-07-2016Leggi
rinvio dei termini14-07-2016Leggi
rinvio dei termini17-06-2016Leggi
rinvio dei termini27-05-2016Leggi
rinvio dei termini28-04-2016Leggi

 

Venezia, 25 marzo 2016
nr. ordine 290
n p.g. 28
 

All'Assessore Paolo Romor


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Tavolo tecnico sul Telelavoro e potenziale conflitto di interessi - interrogazione ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che
- Il quotidiano locale Il Gazzettino, in data 11.03.2016, ha informato circa la sentenza del Giudice del Lavoro Anna Menegazzi che ha riconosciuto il diritto di una dipendente del Comune di Venezia al rinnovo del suo contratto di telelavoro;


- tale contratto, secondo l'Amministrazione, doveva cessare per carenza di requisiti, a causa delle limitazioni introdotte col Regolamento sulla Disciplina del telelavoro approvato dal Commissario Zappalorto con DGC, n. 83 del 20.03.2015;


- il regolamento succitato, che il giudice ha riconosciuto essere in contrasto con la normativa generale sul telelavoro, attribuisce il diritto al telelavoro solo in presenza di alcuni requisiti; in particolare l'art. 4, prevede che:
Il/la dipendente, per poter essere autorizzato/a alla prestazione lavorativa in telelavoro, fermo restando il rispetto della percentuale di cui al comma 1, formula apposita istanza documentando la sussistenza dei seguenti requisiti, da verificarsi da parte della Direzione Risorse Umane secondo l’ordine di priorità indicato:
a) Disabilità fisica, debitamente certificata, tale da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) Grave patologia in atto debitamente certificata;
c) Esigenze di cura e assistenza, debitamente certificate, a figli o coniugi o familiari/affini entro il terzo grado o conviventi, residenti nella medesima abitazione, con disabilità psico-fisica;
d) Presenza di figli minori fino ad anni 12;
e) Distanza superiore ai 150 Km dall’abitazione del/della dipendente alla sede di
lavoro


- la pre-condizione dei requisiti suindicati, per avere accesso al contratto in telelavoro, era già stata contestata dalle lavoratrici per tramite dei loro rappresentanti sindacali;


- al tavolo tecnico del 20.07.2015, si erano confrontati il coordinatore CISL, in rappresentanza delle lavoratrici e, tra gli altri, una dirigente delle Risorse Umane, che, poco meno di due mesi prima aveva assegnato un incarico alla moglie del coordinatore CISL; (incarico per attività di progettazione e di auditing, nell'ambito del progetto FamiglieinComune. Azioni di Welfare aziendale nel comune di Venezia - Bando regionale per contributi a fondo perduto “Programmi aziende Family Friendly e Audit Famiglia e Lavoro”, con un impegno di spesa di 12.200,00);


- si è venuta così a creare una situazione paradossale, che potrebbe aver influenzato il tavolo tecnico, impedendo di fatto al coordinatore CILS di difendere al meglio gli interessi delle lavoratrici;


considerato che

- stante alla normativa generale, il Regolamento sul Telelavoro del Comune di Venezia impone evidenti limiti ai diritti dei telavoratori, tanto che il giudice del lavoro l'ha considerato non applicabile nel caso di una dipendente che ha fatto ricorso;


tutto quanto premesso e considerato, si chiede

- se il conferimento dell'incarico alla suddetta professionista moglie del sindacalista, sia legittimo o meno ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC sulla lotta ai conflitti di interesse nella P.A.;


- che tipo di controllo e di valutazioni sono state fatte, preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, con riferimento alle suindicate prescrizioni dell'ANAC;


- in caso di legittimità dell'incarico, perché non sia stata ritenuta, quantomeno, inopportuna la composizione dei membri del tavolo tecnico, che, come detto, vedevano da una parte un coordinatore sindacale e dall'altra la datrice d'incarico a sua moglie;


- se sussisteva in capo alla Dirigente suddetta l'obbligo di informare la controparte del possibile conflitto di interessi;


- se, alla Responsabile per l'anticorruzione, fosse stata segnalata tale situazione, dal momento che la normativa sull'anticorruzione prevede l'obbligo di segnalare situazioni che possono arrecare danno all'immagine dell'amministrazione.

 

Elena La Rocca

 
 
Pubblicata il 25-03-2016 ore 10:58
Ultima modifica 25-03-2016 ore 10:58
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