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Interrogazione nr. d'ordine 179

Logo Davide Scano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
179 36 30/12/2015 Davide Scano
 
Sindaco
Luigi Brugnaro
30/12/2015 29/01/2016 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta in Consiglio comunale10-02-2017Leggi

 

Venezia, 30 dicembre 2015
nr. ordine 179
n p.g. 36
 

Al Sindaco Luigi Brugnaro


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Utilizzo dell'impianto sportivo pubblico di Sant’Alvise a Venezia da parte di soggetto diverso dal concessionario

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che


1. il Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi disciplina, al Capo I, le “Concessioni in uso”, elencando all'art. 9 in particolare quali siano i possibili soggetti beneficiari dei provvedimenti concessori e cioè: a. società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive e riconosciute dal CONI, Enti di promozione sportiva; b. associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro; c. aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini d. soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro. Insomma, il testo ribadisce lo stesso ordine di priorità fissato dalla normativa nazionale (art. 90, comma 25, della Legge 289/2002);


2. all'art. 10 dello stesso Regolamento si dispone che solo le categorie sopra elencate possano presentare istanza di assegnazione e che “...in caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda dovrà essere presentata direttamente al concessionario della gestione che ne curerà anche l’iter amministrativo e il relativo atto scritto di concessione. In tal caso, sia la domanda che la concessione dovranno pervenire, per conoscenza, al Settore competente del Comune”. La stessa norma attribuisce poi al Comune il potere di “controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari” chiudendo il sistema con la seguente disposizione: “il concessionario d'uso non può subconcedere l'uso dell'impianto assegnatogli”;


3. la Convenzione, disciplinante i rapporti tra Comune e concessionario, sottoscritta per la piscina di Sant’Alvise, a Venezia, prevede espressamente all'art. 8, tra gli obblighi del concessionario: “di non assegnare, nemmeno temporaneamente, gli spazi sportivi a terzi, ad esclusione delle attività in piscina a domanda individuale”;


4. l’art. 26 della stessa Convenzione stabilisce che: “il conduttore è tenuto ad informare l’amministrazione comunale, tramite raccomandata R.R., di ogni variazione intervenuta nella denominazione e nella ragione sociale, indicando il motivo della variazione. Sarà discrezione dell’amministrazione comunale verificare tale variazione e valutare se questa possa essere causa di recesso dalla gestione stessa”. Vi è poi un comma 3, aggiunto ad hoc per la gara espletata, che afferma: “in caso il centro sportivo sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione”.
Il successivo art. 27 aggiunge che: “....è fatto divieto al conduttore di sublocare l'impianto affidatogli o di concedere a terzi la gestione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 18” (quest’ultima norma sancisce che: “...è data facoltà al conduttore di appaltare a terzi i servizi di pulizia e conduzione degli impianti tecnologici”);

considerato che


5. gli impianti natatori del Comune di Venezia sono stati affidati senza l’esperimento di alcuna procedura di gara, né in sede di prima assegnazione né per i successivi rinnovi, in violazione del basilare principio di imparzialità della p.a. (l’art. 3 del risalente R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 stabilisce inequivocabilmente che: “i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti…”). Solo di recente si è giunti alla formulazione di bandi di gara per le piscine di Sant’Alvise, a Venezia, e A. Marcegaglia, al Lido, caratterizzati tuttavia da clausole illegittime che hanno ristretto di molto la partecipazione;


6. la descritta situazione di “permanente oligopolio” ha comportato condizioni economiche particolarmente favorevoli ai gestori e del tutto sfavorevoli all’amministrazione locale, in contrasto totale col principio generale di economicità che dovrebbe informare sempre l’operato della p.a.;


7. l'impianto “Costantino Reyer” di Venezia è stato assegnato in gestione ad un’ATI composta da A.S.D. Polisportiva Terraglio e A.S.D. Nuoto Venezia (gestori, rispettivamente, degli impianti di via Penello e di via Circonvallazione a Mestre), come conferma pure il sito web comunale;


8. presso tale impianto sportivo opera tuttavia una società privata, la Sant’Alvise S.S.D. a r.l., la cui attività è, secondo la visura camerale: “l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, nelle varie forme, livelli e discipline ed in particolare quelle espletabili nelle strutture dell’impianto sportivo comunale “Costantino Reyer” di Venezia”. Tale società non ha però nulla ha a che vedere con la concessione comunale rilasciata. Risulta inoltre che i soci siano le due stesse associazioni sportive, riunite nell’ATI, e che la sede legale sia proprio situata nel sestiere di Cannaregio n. 3163;


9. nel suo sito web, la società figura incredibilmente come gestore dell'impianto natatorio e sembrerebbe anche che sia essa a remunerare di fatto il personale del centro sportivo;

premesso e considerato tutto quanto sopra, si chiede:


1. di conoscere innanzitutto se il Sindaco e la Giunta fossero o meno a conoscenza delle circostanze sopra descritte, circa la gestione di uno dei maggiori impianti sportivi da parte di un soggetto terzo rispetto a quello che si è aggiudicato, per bando di gara, la concessione per 9 anni;


2. di riferire quale ruolo sia svolto effettivamente dalla Sant’Alvise S.S.D. a r.l. all'interno del predetto impianto comunale e, in particolare: se tale soggetto incassi quote o corrispettivi per prestazioni erogate, se remuneri il personale o i fornitori, sempre in relazione a servizi proposti all'interno degli impianti comunali in questione e ancora se i fruitori individuali delle attività del Centro Sportivo (nuoto, palestra, fitness, centri estivi, ecc.) risultino soci della A.S.D. Polisportiva Terraglio o dell’A.S.D. Nuoto Venezia (qualora, come pare, non lo fossero, si precisi se, sui servizi ad essi erogati, il gestore abbia applicato l'IVA ai sensi di legge);


3. di spiegare a che titolo questo soggetto giuridico, del tutto estraneo alla concessione rilasciata, abbia la sede legale presso la struttura comunale, precisando inoltre se, a fronte di tale occupazione, vi sia un qualche versamento di canoni all'amministrazione;


4. di riferire i motivi per cui gli uffici comunali del Settore Politiche Sportive non abbiano rilevato alcunché di quanto sopra descritto e che appare in evidente contrasto con più norme della convenzione stipulata per la concessione dell’impianto sportivo. Si precisi inoltre quali provvedimenti vorrà assumere, se necessario, l’amministrazione per la mancata vigilanza da parte di dirigenti e funzionari;


5. di valutare la necessità di provvedere ad una revoca della concessione in essere, considerate le gravi violazioni commesse dal titolare della medesima negli ultimi due anni e, di conseguenza, di rimettere a gara nuovamente la gestione dell’impianto secondo criteri che favoriscano finalmente l'amministrazione sotto il profilo economico e senza clausole limitative della partecipazione.

 

Davide Scano

 
 
Pubblicata il 30-12-2015 ore 12:22
Ultima modifica 30-12-2015 ore 12:22
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