Seduta del {data_seduta}
nr. d'ordine | seduta del | espressione di voto | mozione/i di riferimento |
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odg_146 | {data_seduta} | {esito_voto} {link_votazione} |
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Oggetto: Tutela ai sensi dell’art. 47 della Costituzione, dei risparmi dei cittadini coinvolti nella vicenda delle ex banche popolari venete.
Premesso che:
il decreto legge n. 99 del 25.06.2017 ha disposto la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
Visto che:
il Tribunale delle Imprese di Venezia ha interrotto tutte le cause civili pendenti contro i due istituti su menzionati;
Preso atto che:
l’art. 47 della Costituzione sancisce: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”;
Valutato che:
l’acquisto di azioni da una molteplicità di cittadini si è configurato, nei fatti, come forma di impiego del risparmio non avente fini speculativi e che, conseguentemente, non fornire assistenza e tutela agli stessi si configura come una violazione dell’art. 47 della Costituzione;
Ritenuto che:
anche in considerazione delle procedure di controllo previste, i cittadini hanno acquistato titoli azionari nella certezza della solidità delle banche rappresentative del territorio;
Tutto ciò premesso e considerato:
Il Consiglio Comunale di Venezia invita il Sindaco e la Giunta:
ad intervenire presso la Regione Veneto, in quanto ente territoriale esponenziale del territorio di riferimento delle due realtà, onde la stessa si faccia autorevole portavoce, nei confronti del Governo e del Parlamento, affinché:
- sia valutata l’opportunità di una modifica del decreto legge n. 99 del 25.06.2017 con l’integrazione di un apposito comma che tuteli i risparmiatori, in ottemperanza dell’art. 47 della Carta Costituzionale, che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo;
- possano essere erogati, con celerità, i fondi previsti dall’art. 1, comma 1106, della L. 205/2017 che prevede misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici;
- siano in ogni caso adottate tutte le misure idonee per ridurre il danno economico a favore dei singoli azionisti-risparmiatori;
- sia messo a disposizione materiale informativo nelle sedi territoriali comunali.
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