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Ordine del giorno nr. d'ordine odg_146

Seduta del {data_seduta}

nr. d'ordine seduta del espressione di voto mozione/i di riferimento
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Oggetto: Tutela ai sensi dell’art. 47 della Costituzione, dei risparmi dei cittadini coinvolti nella vicenda delle ex banche popolari venete.

 

Premesso che:

il decreto legge n. 99 del 25.06.2017 ha disposto la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;

Visto che:

il Tribunale delle Imprese di Venezia ha interrotto tutte le cause civili pendenti contro i due istituti su menzionati;

Preso atto che:

l’art. 47 della Costituzione sancisce: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”;

Valutato che:

l’acquisto di azioni da una molteplicità di cittadini si è configurato, nei fatti, come forma di impiego del risparmio non avente fini speculativi e che, conseguentemente, non fornire assistenza e tutela agli stessi si configura come una violazione dell’art. 47 della Costituzione;

Ritenuto che:

anche in considerazione delle procedure di controllo previste, i cittadini hanno acquistato titoli azionari nella certezza della solidità delle banche rappresentative del territorio;

Tutto ciò premesso e considerato:

Il Consiglio Comunale di Venezia invita il Sindaco e la Giunta:

ad intervenire presso la Regione Veneto, in quanto ente territoriale esponenziale del territorio di riferimento delle due realtà, onde la stessa si faccia autorevole portavoce, nei confronti del Governo e del Parlamento, affinché:

- sia valutata l’opportunità di una modifica del decreto legge n. 99 del 25.06.2017 con l’integrazione di un apposito comma che tuteli i risparmiatori, in ottemperanza dell’art. 47 della Carta Costituzionale, che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo;

- possano essere erogati, con celerità, i fondi previsti dall’art. 1, comma 1106, della L. 205/2017 che prevede misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici;

- siano in ogni caso adottate tutte le misure idonee per ridurre il danno economico a favore dei singoli azionisti-risparmiatori;

- sia messo a disposizione materiale informativo nelle sedi territoriali comunali.

 

 
 
A cura della Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale
Pubblicato il 19-02-2018 ore 10:17
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