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Movimento 5 Stelle - Mozione nr. d'ordine 596

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
596 4 20/01/2017 Sara Visman
 
20/01/2017

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
esito20-01-2017Leggi

 

Venezia, 20 gennaio 2017
nr. ordine 596
n p.g. 4
 

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: applicazione del decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Mozione collegata alla PD 2017/01 con oggetto “Riordino dei “pianini” di San Simeon Piccolo…, n.137”

 

Premesso che
al Comune di Venezia, ed in particolare alla sua parte insulare, viene riconosciuto un alto valore paesaggistico in quanto dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 (ex legge n. 1497/1939) di conseguenza, su buona parte del suo territorio, sono possibili divieti e limitazioni come previsti dall’art. 52 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

l'amministrazione Comunale ha tra le proprie principali finalità le politiche d'indirizzo atte ad aumentare l'attrattività del territorio e con essa il benessere sociale e lo sviluppo economico, nel pieno rispetto della tutela ambientale, anche proponendo la definizione di strategie, stimolando i processi, offrendo opportunità e, soprattutto, semplificando le procedure e velocizzando l'azione amministrativa, nel pieno rispetto del principio di buona amministrazione;

considerato che

l'amministrazione, nell'applicare i criteri per il riordino dei pianini, si rifà alla legge 6 agosto del 2015 che ha introdotto l'istituto dell'intesa tra Soprintendenza, Regione e Comune, modificando l'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

considerato anche che
l’art. 52 nella sua versione originaria conteneva un solo comma (il primo) che disponeva che i comuni, con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma del commercio (D. Lgs. n. 114/1998), potevano “vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio” nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, sentito il soprintendente (con parere non vincolante);

considerato infine che
l'istituto della concertazione, nel parere allegato alla mozione, viene applicato solo in caso ci si occupi di particolari condizioni e cioè della regolamentazione degli “immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini”,

ritenuto che
il parere della Soprintendenza, reputato vincolante, sta di fatto penalizzando gli operatori del Centro Storico con prevedibili conseguenze sociali;

ritenuto infine che
l'amministrazione debba fare chiarezza e dipanare qualsiasi dubbio sull'applicazione delle norme anche per tutelarsi da possibili ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale;

tutto ciò premesso considerato e ritenuto
il Consiglio Comunale
chiede al Sindaco, agli assessori ed agli uffici di competenza

- di valutare, anche sentito il parere dell'avvocatura del Civica se, nelle future delibere riguardanti il riordino dei pianini e/o di riordino dei plateatici, sia più corretto applicare il comma 1 dell ’art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) anzichè il comma 1-ter su quelle aree pubbliche (e quelle ad esse contermini) che non siano demanio culturale e procedere quindi di conseguenza;
- rivedere, in caso risultasse corretta l'interpretazione della norma come proposto e dove si ritenesse opportuno, ubicazioni e numero di posteggi che risultassero avere notevole danno dal riordino se, e solo se, insistenti su quelle aree, e quelle ad esse contermini, non di demanio culturale.


Allegati
 
Parere del Dott. Andrea Grigoletto sull'applicazione della normativa (doc - 27 kb)

 

Sara Visman

 
  1. Sara Visman
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 20-01-2017 ore 14:51
Ultima modifica 20-01-2017 ore 14:51
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