Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2015-2020 > Gruppi consiliari > Movimento 5 Stelle > Consiglieri comunali > Davide Scano > Archivio atti > Interpellanza nr. d'ordine 1249
Contenuti della pagina

Movimento 5 Stelle - Interpellanza nr. d'ordine 1249

Logo Movimento 5 Stelle Davide Scano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1249 230 17/09/2018 Davide Scano
 
Assessore
Massimiliano De Martin
 
e p. c.
Alla Presidente della V Commissione
17/09/2018 17/10/2018 in Commissione

 

 

Venezia, 17 settembre 2018
nr. ordine 1249
n p.g. 230
 

All'Assessore Massimiliano De Martin


e per conoscenza

Alla Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Occupazione di suolo pubblico, per cantiere edile, in via Ca' Marcello INTERPELLANZA a risposta orale in Commissione ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
l'art. 1, comma 1, del vigente Regolamento COSAP sancisce che “il presente Regolamento si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Venezia...”;
l'art. 5, comma 4, stabilisce che “in caso di occupazioni per lavori edili, le spese per eventuali sopralluoghi nonché l’eventuale deposito cauzionale di cui al successivo comma 13, saranno determinate dal Dirigente Responsabile Settore Tributi * su proposta dell'Ufficio LL.PP. - Settore Viabilità - competente al rilascio del parere...”. Al comma 9 si aggiunge poi che “per le occupazioni temporanee la Concessione può essere ritirata su presentazione dell’avvenuto pagamento oppure, su richiesta dell’interessato, previa trasmissione, via fax o telefonando al Settore * gli estremi dell’avvenuto pagamento, spedita a mezzo posta al domicilio. Il mancato pagamento o della comunicazione del suo annullamento o della proroga dei termini per sopravvenute esigenze, determineranno la decadenza della concessione fermo restando il pagamento di quanto dovuto per il rilascio della concessione”;
l'art. 20 disciplina il caso di occupazione di aree adibite a parcheggio ed afferma: “per le occupazioni per attività edilizia su aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento, il canone è quantificato applicando la tariffa giornaliera per mq ai sensi dell’art. 38 del presente regolamento; l'importo dovuto non dovrà comunque essere inferiore al mancato introito dell'Amministrazione Comunale per l'uso dell'area quale parcheggio”;
all'art. 24 si regolano gli “obblighi del concessionario”: al comma 2 si stabilisce che “il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di Spazi ed aree pubblici”;
l'art. 32, infine, elenca i possibili casi in cui non è dovuto il canone concessorio;

premesso inoltre che
con provvedimento, prot. n. 2017/373539 del 03.08.2017, a firma del dott. Bortoluzzi dirigente del Settore “SUAP”, è stata rilasciata apposita “concessione occupazione temporanea di suolo pubblico” a favore di SETTEN GENESIO S.p.A. per il cantiere di via Ca' Marcello, relativo alla “esecuzione di lavori di 4 hotel, 2 garages, aree commerciali”.
Tale concessione aveva validità dal 13.09 al 31.12.2017, per una superficie complessiva di 186,92 mq, e prevedeva il pagamento di euro 5.638,00 a titolo di COSAP ed euro 9.256,00 a titolo di “compensazione del mancato introito su righe blu per l'Amministrazione”;
con nota successiva, del 07 agosto, si invitava la ditta a ritirare la concessione e presentare insieme i bollettini di c.c. debitamente pagati;
con ulteriore nota del 29.11.2017, l'amministrazione comunica alla ditta che, “a seguito dell'incontro interdirezionale avvenuto in data 23 novembre 2017, al fine di dare seguito ai contenuti delle convenzioni urbanistiche che operano nell'area oggetto dei cantieri, si comunica che la quantificazione degli oneri già stabiliti in euro 10.080,00 e euro 9.256,00, non è dovuta”. Questa nota non è stata però sottoscritta dal dirigente competente bensì dal Responsabile del Servizio e RUP, dott. TAMAGNINI;
con provvedimento, prot. n. 2018/224285 del 08.05.2018, a firma del dott. Bortoluzzi, dirigente del Settore “SUAP”, è stata rilasciata un’ulteriore “concessione occupazione temporanea di suolo pubblico” a favore di SETTEN GENESIO S.p.A. in relazione al cantiere edile ma con dimensioni notevolmente aumentate dato che è prevista anche un restringimento di carreggiata stradale ad una sola corsia.
Tale concessione ha validità dal 15.04.2018 al 30.03.2019 e riguarda un’area di ben 1.180 mq ma l’atto prevede che “l’occupazione suolo pubblico è a titolo gratuito in quanto le aree che la ditta intende occupare, sono oggetto del Permesso di costruire pg. 2017/97310 relativo alle OOUU su via Ca’ Marcello – Mestre”.
Corrispondentemente, nella richiesta presentata dalla ditta un paio di mesi prima, si afferma che “come da accordi intercorsi in occasione dell’incontro avvenuto in data 28/03/2018 presso i Vostri uffici, alla presenza del Dott. Sartori, si è convenuto che tale procedura è a TITOLO GRATUITO, in quanto tali aree sono oggetto del Permesso di Costruire allegato alla presente domanda relativo alle OOUU su Via Ca’ Marcello”;
questi ultimi due atti sono stati, recentemente, smentiti da un parere inviato dalla Direzione “Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile” alla Direzione “Servizi al Cittadino e Imprese” in cui si specifica che “nel Regolamento COSAP non sono previste esenzioni per le opere di urbanizzazione eseguite nell'ambito dell'attività edilizia privata” e che comunque “nelle convenzioni citate in oggetto non sono previste esenzioni per i lavori eseguiti su area pubblica e quindi, in mancanza di un'esplicita volontà dell'ente di disporre l'esenzione, il canone deve essere versato”;

considerato che
dal tenore letterale del parere, appare innanzitutto una scarsa conoscenza del Regolamento COSAP da parte della Direzione competente in materia, che non può che destare forte preoccupazione. Sembra inoltre che si sia cercato, fino all’ultimo, un qualche motivo per considerare “esente” ciò che “esente” non è e non potrà mai essere, cercando di soddisfare così la pretesa, più che comprensibile, del privato di pagare meno imposte;
prima d’ora non era mai emerso alcun caso di cantieri edili, grandi o piccoli, esentati dal pagamento della COSAP. Basti pensare ai recenti cantieri, già terminati, per l’ostello di A&O, sempre in via Ca’ Marcello, per il “Posh Hotel” dietro il PLAZA Hotel, per l’M9: ognuno di questi ha dovuto pagare alcune centinaia di migliaia di euro a tale titolo;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:

se l'impresa costruttrice è passata a ritirare tempestivamente il primo atto di concessione, pagando le dovute somme a titolo di COSAP e di mancato introito da strisce blu;
se tale atto sia stato rinnovato per il periodo intercorrente dal 01.01.2018 al 14.04.2018 posto che lo scrivente non ha trovato alcuna traccia di concessioni per detto periodo ed appare, francamente, incredibile che un così ampio cantiere possa aver operato in assenza di autorizzazione COSAP per tre mesi e mezzo;
se risulti corretto che una nota come quella del 29.11.2017 possa essere sottoscritta soltanto da un semplice funzionario anziché dal dirigente competente;
di spiegare i motivi per cui nella concessione tutt’ora valida si sia prevista una totale esenzione e se l’amministrazione stia provvedendo ad annullare in autotutela gli atti illegittimi posti in essere;
se sia prassi di questa amministrazione inserire nelle convenzioni urbanistiche una qualche forma di rinuncia ai canoni COSAP, dovuti per Regolamento;
sulla base di quali argomenti tecnico-giuridici, il Direttore della Mobilità ha potuto garantire all’impresa privata l’esenzione dal pagamento della COSAP e chi ha partecipato all’incontro, insieme a lui, con l’impresa;
se non sia opportuno sottoporre a verifica le concessioni COSAP rilasciate negli ultimi tre anni per accertare l’insussistenza di altri errori, analoghi a quanto qui sopra descritto;
“cui prodest” il comportamento benevolo degli uffici.

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 17-09-2018 ore 17:24
Ultima modifica 17-09-2018 ore 17:24
Stampa