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Movimento 5 Stelle - Interrogazione nr. d'ordine 493

Logo Movimento 5 Stelle Davide Scano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
493 83 23/09/2016 Davide Scano
 
Assessore
Paola Mar
26/09/2016 26/10/2016 scritta
 
rinviata
in Consiglio

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
cambio iter per scadenza termini risposta04-02-2019Inviata per la trattazione in Consiglio comunale ai sensi dell'art. 16 c. 5 del Regolamento del C.c.

 

Venezia, 23 settembre 2016
nr. ordine 493
n p.g. 83
 

All'Assessore Paola Mar


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Conflitti di interesse e festa di Ferragosto alla Municipalità di Favaro - INTERROGAZIONE ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che


1. il Regolamento comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell'albo delle associazioni prevede, all'art. 5, che: “l'Amministrazione comunale interviene nella promozione delle attività svolte nei settori di cui all'articolo 4 attraverso l’attribuzione delle seguenti forme di sostegno:
a) concessione di patrocinio: riconoscimento del valore delle attività con autorizzazione all’uso dello stemma del Comune e la dizione “ Col patrocinio del Comune di Venezia”;
b) concessione di patrocinio con contributo finanziario: riconoscimento del particolare valore delle attività con le modalità di cui alla lettera a) e concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta;
c) contributo finanziario: concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta;
d) compartecipazione: coorganizzazione di progetti, iniziative, manifestazioni con concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta
”;
2. il Regolamento dispone poi, all'art. 7 comma 1, che “la concessione delle forme di sostegno di cui all’articolo 5 del presente regolamento è accordata di norma a favore delle associazioni iscritte all’Albo” e poi, al comma 2, che “la concessione delle forme di sostegno di cui all’articolo 5 è comunque preclusa per le attività che: a) siano promosse da partiti, da movimenti politici, da soggetti ad essi riconducibili...”;
3. all'art. 10 dello stesso Regolamento si prevede inoltre che:

"1. le forme di sostegno di cui all’articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d) del presente regolamento sono assegnate secondo quanto previsto nella presente sezione.
2. Ogni anno i Dirigenti con propri bandi rendono nota al pubblico la possibilità di presentare istanza all’Amministrazione per l’ottenimento di forme di sostegno di cui all’articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d) (…)
3. I bandi, di cui al comma 2, verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venezia per 30 giorni e conterranno tutte le indicazioni utili e necessarie per la presentazione delle istanze degli interessati e contestualmente pubblicizzati attraverso i social-media a disposizione del comune”
;
4. il successivo art. 11 ammette tuttavia che: “la Giunta comunale, eccezionalmente e motivatamente, può procedere all’attribuzione delle forme di sostegno di cui all’articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d) in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, qualora siano proposte attività che, per la loro natura, non siano preventivabili secondo la tempistica di cui all’articolo 10 e che abbiano il carattere di eccezionalità, novità e straordinarietà rispetto alla regolare programmazione. L’amministrazione dovrà dichiarare tali attività di pubblico interesse locale”;
5. l'art. 21 del Regolamento prevede, in materia di Albo delle Associazioni, che: “all’Albo possono iscriversi le associazioni, regolarmente dotate di atto costitutivo e statuto redatti da notaio o registrati all’ufficio registro, in possesso dei seguenti requisiti: (…) f) svolgere da almeno un anno attività sul territorio comunale”;
6. l’art. 1, comma 16, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, individua le aree a maggior rischio di corruttela (le amministrazioni hanno comunque margini di discrezionalità nell’includere o meno altri settori). Si tratta dei procedimenti relativi a: “a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009”;
7. con la delibera n. 22 del 31.01.2014, la Giunta comunale ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ed i relativi allegati. Nella “Scheda di sintesi delle azioni e dei controlli in materia di Anticorruzione”, per le attività n. 3 “in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone, imprese e associazioni”, si stabiliscono alcune misure puntuali quali, sostanzialmente, la pubblicazione preventiva di regolamenti o bandi che consentono l’erogazione di contributi e/o sussidi di qualsivoglia natura come pure la creazione di anagrafi unitarie dei beneficiari (distinguendo associazioni dai soggetti svantaggiati), al fine di controllare ed evitare posizioni privilegiate;
8. con la successiva delibera n. 15 del 29.01.2015 il Piano è stato aggiornato e, per quanto riguarda la questione delle attività n. 3° “in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone, imprese e associazioni” si prevedono, nuovamente, le medesime misure (parola per parola);

considerato che


9.
in data 21.07.2016 l'Associazione Culturale Favaro Eventi ha presentato formale richiesta al Presidente della Municipalità di Favaro, l’avv. Marco Bellato, di organizzazione di una manifestazione pubblica di tre giorni in occasione del weekend di Ferragosto.
Il testo dell’istanza è stranamente corto: non reca alcun programma o descrizione analitica dell’evento ma si limita a chiedere la concessione dello spazio centralissimo di Piazza Don Agnoletto per i giorni 13, 14 e 15 agosto. Si specifica poi che vi sarà un dj, uno stand gastronomico e che, infine, l’iniziativa non comporterà costi per il Parlamentino di Favaro (salvo ricordare che il palco sarà concesso, gratuitamente, dalla stessa Circoscrizione);
10. in modo fulmineo, l’esecutivo della Municipalità si è riunito, ha deciso che l’evento era meritevole e quindi ha girato la questione al Capo di Gabinetto e all’assessore al Turismo per farne autorizzare l’inserimento nel programma più complessivo di “Le Città in Festa -Estate”. Anche il Capo di Gabinetto ha sbrigato rapidamente la pratica, inviando un’e-mail di assenso soltanto quattro giorni dopo, il 25.07.2016; con provvedimento del 05.08.2016, il dirigente del Settore Commercio ha concesso l’autorizzazione all’occupazione, a titolo gratuito, di suolo pubblico per palco, stand gastronomico, tavoli e panchine, gazebo e bagni chimici (almeno 200 mq in totale) mentre con determina dirigenziale n. 1249 del 05.08.2016, a firma dell’allora Direttore della Municipalità di Favaro, è stato affidato a vari gruppi musicali l’esecuzione di concerti per le tre serate della “Festa di Ferragosto”, prevedendo un impegno di spesa di 2.000 euro. Non sembra, a quanto consta allo scrivente, che vi siano invece delibere di Giunta comunale o dell’Esecutivo Municipale relativamente all’evento;
11. nonostante, nella domanda presentata, sia stata dichiarata poi l'insussistenza di costi per la pubblica amministrazione sembra invece che, tra l’esenzione dal canone COSAP e l’organizzazione di concerti musicali, strettamente collegati all’evento richiesto, la manifestazione abbia comportato effettivamente, per il Comune, delle spese e/o delle mancate entrate;

considerato inoltre che


12. l'Associazione Culturale Favaro Eventi si è costituita soltanto il 18 maggio di quest'anno e il giorno dopo ha subito presentato richiesta d'iscrizione all'albo delle Associazioni comunali. Tale istanza è stata peraltro respinta dagli uffici comunali, in data 10.08.2016, per difetto dei presupposti minimi necessari all'iscrizione, ovvero lo svolgimento di attività associativa da almeno un anno (art. 21, comma 1 lett. f), del Regolamento comunale), circostanza peraltro dichiarata, contraddittoriamente, come sussistente dalla legale rappresentante dell'associazione;
13. il Consiglio Direttivo dell'Associazione in esame è composto, curiosamente, dai familiari di due membri dell'Esecutivo e di un Consigliere Delegato di Municipalità, tutti e tre della lista civica “fucsia” del Sindaco Brugnaro: la Presidente, Mara GOTTARDO, è infatti moglie del delegato ai LL.PP. e Mobilità, Ugo BATTISTELLI, la Vicepresidente, Clelia ROSSI, è moglie del consigliere delegato alle Politiche Ambientali, Maurizio GALLO, ed infine la Tesoriere-Segretaria, Anna Maria TIBA, è legata affettivamente al delegato alle Politiche Culturali e Sportive, Simone MESTRINER. I tre componenti dell'organo di governo della Municipalità sono peraltro, ancor più curiosamente e inopportunamente, anch'essi soci dell'associazione;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:


1. di conoscere le ragioni per cui l'amministrazione comunale abbia ritenuto di ignorare, apparentemente, le diverse norme del Regolamento comunale e del Piano Anticorruzione sopra ricordate concedendo, senza alcun bando pubblico, ad un'associazione non iscritta all'Albo comunale, e composta da alcuni delegati di Municipalità e loro parenti e familiari, varie forme di sostegno per l'organizzazione della manifestazione culturale “Festa di Ferragosto” (patrocinio, concessione di suolo pubblico, pagamento di spese correlate all'evento);
2. di valutare la necessità di chiedere all'associazione Favaro Eventi la ripetizione delle utilità percepite e non dovute, con riferimento particolare all'uso del palco di proprietà della Municipalità di Favaro e alla tariffa COSAP per il suolo pubblico occupato durante i tre giorni di manifestazione;
3. di valutare merito e opportunità della condotta del Capo di Gabinetto rispetto al mantenimento futuro dell’importante ruolo ricoperto;
4. di valutare se, come appare, la rappresentante legale dell'Associazione abbia attestato falsamente, nella domanda di iscrizione all'albo, l’esistenza di presupposti necessari all'iscrizione allo stesso albo e quali rimedi o comportamenti l'amministrazione vorrà porre in essere;
5. di conoscere se l'Associazione in parola ha trasmesso agli uffici comunali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. b) del Regolamento citato, la specifica “rendicontazione puntuale della gestione economico finanziaria dell’attività, corredata da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, notule, attestazioni etc.) attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell’attività e/o progetto”;
6. di valutare infine, visto il quadro complessivo qui descritto, l’opportunità di chiedere al Prefetto, con celerità, lo scioglimento della Municipalità di Favaro, Campalto, Tessera oppure, in subordine, di sollecitare al Presidente della stessa la revoca delle deleghe attribuite ai tre delegati coinvolti nell'affaire “Associazione Culturale Favaro Eventi”.

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 23-09-2016 ore 16:18
Ultima modifica 23-09-2016 ore 16:18
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