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Gruppo Misto - Interrogazione nr. d'ordine 1705

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1705 247 13/09/2019 Renzo Scarpa
 
Ottavio Serena
Sindaco
Luigi Brugnaro
 
e p. c.
Alla Presidente della V Commissione
 
inoltrata a
Assessore Simone Venturini
16/09/2019 16/10/2019 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
delega19-09-2019Leggi

 

Venezia, 13 settembre 2019
nr. ordine 1705
n p.g. 247
 

Al Sindaco Luigi Brugnaro


e per conoscenza

Alla Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Grandi Navi e disposizioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

PREMESSO CHE:

- il Comune di Venezia ha inteso dotarsi del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio”, in qualità di strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche e di sviluppo per il governo del territorio comunale;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 783 dell’11.12.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Venezia ha adottato il documento preliminare al Piano di Assetto del Territorio;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 20.03.2009 “Attestazione sull’attività di partecipazione/concertazione relative al Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT)” è stato preso atto degli esiti della fase di concertazione;

- il 20.01.2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Pianificazione tra il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e Regione Veneto. (Ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2004, n. 11 la Provincia è l’ente competente all’approvazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunali; ai sensi dell’art. 48, comma 4 la Regione ha esercitato le competenze assegnate alla Provincia fino all’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), avvenuta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010. Per questo motivo ai fini dell’approvazione del PAT gli Uffici provinciali hanno assunto i pareri già espressi dalla Regione Veneto, rimanendo comunque in capo all’organo regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la Validazione del Quadro Conoscitivo e il parere sulla VINCA (Valutazione Incidenza Ambientale);

- il 09.11.2011 la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 159, ha preso atto della conclusione della fase di concertazione e condivisione delle scelte strategiche e con successiva di Rettifica parziale n. 185 del 14.12.2011, ha recepito gli esiti della concertazione;

- il 30.11.2011 sono stati sottoscritti da Comune di Venezia e Provincia di Venezia gli elaborati di cui si compone il PAT;

- il 30 e 31 gennaio 2012 il Consiglio Comunale di Venezia con Deliberazione n. 5 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ed il Rapporto Ambientale, corredato dalla VAS e dalla VINCA;

- il 21.12.2012 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 sono stati approvati i “Criteri di valutazione per la controdeduzione delle osservazioni”, criteri già condivisi con la Provincia di Venezia;

- sul rapporto ambientale, allegato al PAT in oggetto, hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e sullo stesso è stato acquisito il parere positivo motivato, con prescrizioni, della Commissione Regionale VAS, espresso con atto n. 13 del 26.02.2014;

- il 25.06.2014 è stato emanato il Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 68, trasmesso con prot. 276065 del 27.06.2014, con oggetto "Comune di Venezia: Piano di Assetto del Territorio (PAT). Quadro conoscitivo, assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità, art. 11, LR 11/2004". Con tale atto la G.R.V. ha decretato di aver rilevato la sufficienza dell'indice complessivo di qualità degli archivi digitali del PAT col valore 0,995 (art. 11, comma l, LR 11/2004) e di aver rilevato la sufficienza dell'indice di qualità degli archivi digitali del PAT col valore 0,831 (art. 11, comma 2, LR 11/2004);

- il 30.07.2014, prot. 322336/2014 e 25.09.2014, prot. 0398922/2014, il Comune di Venezia ha convocato la conferenza di servizi decisoria di approvazione del Piano di Assetto del Territorio e delle controdeduzione alle osservazioni, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della LR 11/2004;

- il 30.09.2014 si è svolta la conferenza di servizi decisoria di approvazione del Piano di Assetto del Territorio e delle controdeduzione alle osservazioni. In tale sede il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia hanno dato atto che in merito al P.A.T. i vari enti competenti hanno espresso parere favorevole al PAT e pertanto: hanno espresso consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, al rapporto Ambientale relativo allo stesso (VAS), adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012, e alla proposta di controdeduzione alle osservazioni (con esiti riportati nel verbale del Tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26.03.2013), come specificato nella Delibera di Giunta Provinciale n.109/2014 del 19/09/2014;

- il 10.10.2014 l’approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, con delibera di Giunta Provinciale n. 128, pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014 a cura della Provincia di Venezia;

- il 15.11.2014, il PAT è divenuto efficace, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004.

DATO ATTO QUINDI CHE:

- il PAT è il frutto di un intenso lavoro di concertazione e condivisione tra Comune di Venezia, Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana), Regione Veneto e la Popolazione residente, e che le relative Amministrazioni sono tenute al suo rispetto e applicazione soprattutto in tema di tutela ambientale e delle popolazioni medesime.

CONSIDERATO CHE:


- nel PAT è riportata chiaramente la decisione relativa alla attività crocieristica a Venezia: “Nel quadro della armonizzazione della pianificazione portuale, degli obiettivi specifici dell’ATO 1 – Venezia Città Antica relativi alla mobilità e della riorganizzazione del trasporto delle persone ai fini della tutela dell’ambiente, il PAT assume come proprio obiettivo la definitiva estromissione delle navi incompatibili con la città storica e col contesto lagunare.” (allegato 1)

- nel PAT è anche indicato che al fine di una corretta applicazione della decisione: “l’Amministrazione Comunale promuove una serie di studi di approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari e sulla morfologia lagunare del crocierismo e della portualità per l’individuazione delle caratteristiche anche dimensionali incompatibili con il contesto cittadino e col recupero morfologico della Laguna, che dovranno corredare il relativo P.I. Tali studi, affidati a enti deputati (Arpav, Ulss 12), istituzioni scientifiche, studiosi indipendenti e di assoluta credibilità, andranno realizzati entro 18 mesi.”

- alle precise decisioni degli Organi di Governo Locale in merito alla tutela ambientale e delle popolazioni, si sono aggiunte disposizioni di Legge come il Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 n. 79 (allegato 2) e successive modifiche - Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale;

- la Capitaneria di Porto di Venezia ha emanato l’Ordinanza n. 17/2018 (allegato 3) “al fine di definire su base tecnico-scientifica una metodologia per la sua attuazione [...] nel principio di ‘mitigazione’ degli effetti del passaggio in Laguna di Venezia delle c.d. ‘grandi navi’ da crociera [...]” in una ottica di “tendenziale diminuzione dimensionale delle navi” che di fatto individua una dimensione di sostenibilità in navi di stazza lorda inferiore alle 100.000 Tonnellate;

- il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato, recentemente, una lettera ai colleghi delle autorità portuali europee invitandoli a Venezia per discutere dell'impatto economico e ambientale dell'industria crocieristica e per definire delle linee guida che consentano di adottare un nuovo approccio sostenibile al turismo marittimo.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, PER IL NORMALE RISPETTO CHE SI DEVE ALLE LEGGI E NORME ESISTENTI, SI DEVE RITENERE CHE:

- in assenza degli studi e successive decisioni previsti dal PAT e/o specifiche e diverse norme di Legge Nazionali non sia possibile programmare transiti interni alla Laguna e relativi ormeggi per navi superiori a quelle oggi ammesse dal combinato disposto dell’insieme delle norme elencate;

- in ogni caso, non sia consentito a nessuno, facente parte delle Amministrazioni Territoriali di Comune di Città Metropolitana e Regione e, tantomeno ai loro Organi maggiori, di proporre e/o supportare ipotesi che vadano in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto dell’insieme delle norme elencate, prevedendo transiti interni alla Laguna e relativi ormeggi per navi superiori a quelle oggi ammesse, soprattutto se a tal fine si debbano prevedere opere a costo pubblico;

- tutte le ipotesi di transiti interni alla Laguna e relativi ormeggi per navi superiori a quelle oggi ammesse dal combinato disposto dell’insieme delle norme elencate, da chiunque proposti, debbano essere considerati inammissibili e sospesi nella loro discussione.

TUTTO CIÓ PREMESSO, SI INTERROGA IL SINDACO DI VENEZIA PER SAPERE:

- su quali basi legislative egli ritenga, assieme al Governatore della Regione Veneto, di dover e poter supportare l’ipotesi di realizzazione in Canale Nord - Lato Nord di Marghera, del progetto che prevede la realizzazione di approdi per navi da crociera di lunghezza massima di 340 M. LOA (c.a. 5.000 passeggeri) e stazza lorda fino a 160.000 Tonnellate, quindi molto più grandi di quelle oggi ammesse in Laguna, il cui costo sarebbe stimato in 62 milioni di Euro di cui la metà a carico pubblico come precisato dall’Analisi Multicriteria predisposta dall’Autorità Portuale di Venezia;

- perché non ha istruito gli studi previsti dal PAT per poter individuare il grado di reale sostenibilità dell’attività crocieristica e potersi confrontare con la documentazione fornita dall’Autorità Portuale, come la già nominata Analisi Multicriteria, che è completamente sprovvista delle analisi relative agli effetti sulla popolazione indotti dal pesantissimo inquinamento prodotto dall’attività crocieristica;

- quali siano le motivazioni che gli hanno impedito fino ad oggi di rispondere alla precedente interrogazione n. 1579 del 14.06.2019 (allegato 4), prodotta dallo scrivente Gruppo Consiliare, riguardante lo stesso tema, assieme all’auspicio che si degni di venire in Commissione, almeno una volta, e almeno quando vengono trattati temi di questa importanza.

E INFINE:

- se non ritenga di dover cambiare questo suo comportamento “autonomo”, rispetto alle disposizioni del Piano di Assetto del Territorio votato dal Consiglio Comunale per evitare di contrapporsi allo stesso sul piano istituzionale, rischiando: di confondere l’opinione pubblica e non fornire ai vari Ministri, che si alternano ai dicasteri competenti, quel supporto indispensabile ad evitare il sostegno a progetti e ipotesi di cui non è chiaramente affermata la praticabilità e che necessitano, viceversa, della massima attenzione e cautela di approccio.


Allegati
 
Allegato 1 (pdf - 53 kb)
Allegato 2 (pdf - 47 kb)
Allegato 3 (pdf - 4,8 Mb)
Allegato 4 (pdf - 41 kb)

 

Renzo Scarpa

Ottavio Serena

 
  1. Renzo Scarpa
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 13-09-2019 ore 16:11
Ultima modifica 13-09-2019 ore 16:11
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