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Partito Democratico - Interrogazione nr. d'ordine 1626

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1626 176 18/07/2019 Emanuele Rosteghin
 
Monica Sambo
Bruno Lazzaro
Nicola Pellicani
Assessore
Massimiliano De Martin
 
e p. c.
Alla Presidente della V Commissione
19/07/2019 18/08/2019
 
rinviata al
30/08/2019
in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
sospensione termini09-08-2019Sospensione dei termini di scadenza per interruzione dei lavori dal 12-08-2019 al 23-08-2019 ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

 

Venezia, 18 luglio 2019
nr. ordine 1626
n p.g. 176
 

All'Assessore Massimiliano De Martin


e per conoscenza

Alla Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Subito un nuovo Piano Antenne per il Comune di Venezia: antenne lontane dai siti sensibili.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Visto
• il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard dvb-h, approvato con DCC n. 109 del 30/07/2007 (in vigore dal 03.09.2007);
• che parte di detto Regolamento è stata abrogata in seguito alle sentenze TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008;
• che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con sentenza n. 03679/2019 REG.PROV.COLL si è espresso contro il Comune di Venezia che aveva negato l’istallazione di un impianto in area classificata come ZTO “G – parchi pubblici urbani e territoriali”, qualificata come “sito sensibile”, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento edilizio comunale, che vieta l’istallazione di impianti di telefonia in una serie di siti considerati sensibili, specificati, dalla Circolare regionale n. 12/2001, quali “scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per gioco e lo sport”;

• che detta sentenza evidenzia aspetti estremamente importanti rispetto alla possibile localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni fra cui:

In primo luogo, la Corte costituzionale, nell’esaminare la legittimità costituzionale di disposizioni legislative che prevedevano distanze minime da una serie di categorie di siti sensibili, ha affermato, con le sentenze n. 331/2003 e n. 307/2003, il principio secondo il quale tali disposizioni sono illegittime se pongono limiti generali che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbero addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i “criteri di localizzazione” (consentiti) si trasformerebbero in “limitazioni alla localizzazione” (non consentite);
le disposizioni poste a tutela di “siti sensibili” sarebbero legittime se comunque consentono “una sempre possibile localizzazione alternativa” e non determinano invece “l’impossibilità della localizzazione”;
deve ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, cit., prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio (cfr. Cons. Stato, III, n. 306/2015); di conseguenza possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (cfr. Cons. Stato, n. 3085/2015);
La pianificazione comunale di settore potrebbe interdire agli impianti anche ampie aree, purché sia consentita “una sempre possibile localizzazione alternativa” (Cons. Stato n. 2073/2017) e comunque “a condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili” (Cons. Stato n. 3853/2017) - circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori (Cons. Stato, III, n. 2073/2017);


Considerato che


• diversi Comuni hanno introdotto regolamenti che limitano il posizionamento di Antenne nei luoghi sensibili a una distanza di 100 metri e anche di 150 metri come nel caso del Comune di Fiumicino;
• il Comune di Fiumicino ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 5 marzo 2015 un Piano per l’istallazione delle antenna che prevede: “La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Fiumicino. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche, garantendo una distanza minima di 150 metri dai siti classificati sensibili.
Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:
a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;
d) Aree soggette a Tutela Integrale dal Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano”;
• pare possibile poter definire un “Piano delle Antenne” che limiti il posizionamento di antenne nelle vicinanze dei siti sensibili a condizione che questo non pregiudichi la copertura del servizio di comunicazione e che sia economicamente sostenibile;

Ritenuto che


• si ritiene utile che il Comune di Venezia si doti di un nuovo Piano delle Antenne e che destini parte del proprio personale tecnico alle definizione di uno specifico ufficio competente che sappia interloquire con i gestori per individuare le soluzioni più adeguate;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,
SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE SE


• sia intenzione di questa Amministrazione predisporre un nuovo Piano delle antenne che preveda fra le altre cose una distanza minima dai siti sensibili così come individuati dalla Circolare regionale n. 12/2001, quali “scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per gioco e lo sport”;
• sia intenzione di questa Amministrazione se non è già previsto, definire un ufficio “Piano delle Antenne”, utilizzando personale interno all’Amministrazione da formare adeguatamente allo scopo di interloquire con i diversi gestori per definire il posizionamento delle antenne e di volta in volta avviare un confronto con il territorio e la Municipalità competente;
• sia possibile, nelle more della definizione di detto piano, sospendere l’installazione di nuove antenne nei pressi dei luoghi sensibili e avviare un confronto con i richiedenti per verificare se esistono aree alternative distanti almeno 100 metri da detti luoghi sensibili (come prevede il regolamento del Comune di Roma del 2015) che possano garantire comunque la copertura del servizio ed essere economicamente sostenibili per i gestori;

 

Emanuele Rosteghin

Monica Sambo
Bruno Lazzaro
Nicola Pellicani

 
  1. Emanuele Rosteghin
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 18-07-2019 ore 10:47
Ultima modifica 18-07-2019 ore 10:47
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