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Movimento 5 Stelle - Interrogazione nr. d'ordine 1155

Logo Movimento 5 Stelle Sara Visman
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1155 21 11/06/2018 Sara Visman
 
Assessore
Simone Venturini
11/06/2018 11/07/2018 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta04-09-2018Leggi

 

Venezia, 11 giugno 2018
nr. ordine 1155
n p.g. 21
 

All'Assessore Simone Venturini


e per conoscenza

Alla Presidente della III Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare III Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Presidente della Municipalità Favaro Veneto
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: richiesta di chiarimenti delle circostanze che hanno portato all’allontanamento radicale dalla madre di un minore di 10 anni

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che

- la scrivente ha ricevuto notizia di un caso giudiziario che coinvolge un minore di 10 anni. I genitori sono in causa da anni per l'affidamento congiunto dello stesso;

- da quanto emerge dalla stampa locale (Allegato 1 e 2) e dall’interrogazione depositata al Senato dalla Sen. Paola Binetti (Allegato 3) alla madre, durante una CTU (consulenza tecnica d'ufficio) nel procedimento di accertamento tecnico del Tribunale di Venezia, è stata negata, preventivamente, prima ancora che la psicologa si pronunciasse in merito ai fatti realmente accaduti, la possibilità di vedere il proprio figlio, mettendo in atto un allontanamento radicale del bambino;

- il 15 novembre 2017 il minore, su ordine del tribunale di Venezia e senza preavvisare la madre, viene affidato al padre. Da quel giorno (sono passati sette mesi), la mamma non lo ha più potuto vedere ma soltanto sentire, per telefono, una volta alla settimana;

- non sono stati concessi, nell'arco di questi mesi, nemmeno incontri protetti ne con la madre ne con altri parenti materni;

considerato che

- la legge 4 maggio 1983, n.184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", all'art.1 dice: " Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ".

- l'articolo 155 del codice civile, rubricato "Provvedimenti riguardo ai figli", come modificato dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante " Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli ", dispone che: " Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.";

- con il D.Lgs. 154/2013 viene reintrodotto una sorta di affidamento esclusivo in due casi specifici come si evince dall'art. 337- quater del Codice Civile:


1. possibilità per il giudice di disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. possibilità per ciascuno dei genitori di chiedere, in qualsiasi momento, l'affidamento esclusivo quando sussistano le condizioni indicate al punto 1.


- il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore richiedente, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore nei confronti del genitore non affidatario;

 


- non sono considerati validi motivi per l'affidamento ad un solo genitore:
a. il conflitto tra i genitori, se questi singolarmente non si comportano in modo contrario all'interesse del minore
b. la lontananza fisica dei due genitori
c. la tenera età del minore

visto che

- per legge il Sindaco è responsabile della salute dei cittadini;

ritenuto che


- la risonanza avuta da questa vicenda, accaduta nel nostro comune, ha destato preoccupazione e disorientamento trattandosi di una circostanza delicata che coinvolge la salute di soggetti nel naturale svolgimento di ruoli fondamentali;

riconoscendo i limiti della propria competenza e nel rispetto e nell'autonomia e delle prerogative dell'Autorità giudiziaria, si chiede all'Assessore se corrisponde al vero che

1. il CTU (consulenza tecnica d'ufficio) incaricato di seguire il caso in oggetto, ha rimesso ai servizi sociali la programmazione della progressione, dell'intensità e della durata degli incontri senza programmare né le modalità dell'incontro, né la loro frequenza;

2. è stata negata preventivamente, e cioè prima ancora che la psicologa si pronunciasse in merito ai fatti che hanno portato all'allontanamento del minore, la possibilità di far vedere alla madre il proprio figlio, mettendo in atto di fatto un allontanamento radicale del bambino;

3. non c'è, ad oggi, un progetto di percorso di avvicinamento del bambino alla madre.


Allegati
 
Allegato 1 (pdf - 131 kb)
Allegato 2 (pdf - 106 kb)
Allegato 3 (pdf - 51 kb)

 

Sara Visman

 
  1. Sara Visman
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 11-06-2018 ore 11:51
Ultima modifica 11-06-2018 ore 11:51
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